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Piombino, gli ormeggiatori al vaglio dell’Antitrust

DiGiovanni Grande

Nov 5, 2013

Il Gruppo dovrebbe operare con società separata per i servizi in concorrenza

L’Antitrust posa la lente sul Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli di Piombino. Dopo il rimorchio e il pilotaggio l’Agcm, avvalendosi delle nuove prerogative assegnate dal decreto legge n.201/2011 (in ordine agli ordini amministrativi generali, ai regolamenti ed ai provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica), si occupa del terzo pilastro dei servizi tecnico – nautici. Sotto osservazione l’affidamento diretto da parte dell’Ap di quelle prestazioni che sono “comunque inerenti all’utente nave ed a favore del porto”, così come previsto dal Regolamento vigente per il servizio di ormeggio e battellaggio nello scalo toscano. In particolare, ricostruisce l’Autorità per la Concorrenza, il Gruppo è l’operatore unico dal 1997 per il servizio di apertura e chiusura varchi e cancelli e assistenza agli scivoli per l’imbarco e sbarco dei traghetti. Svolge, inoltre, tutta una serie di prestazioni in regime di monopolio come  l’allestimento e posa passerelle a servizio dei traghetti e la manutenzione parabordi e strutture di ormeggio in ambito portuale. Infine, gli ormeggiatori effettuano “servizi in concorrenza con altri operatori, quali il trasporto merci e provviste di bordo, i lavori subacquei, i servizi di assistenza e recupero unità da diporto nonché numerosi servizi accessori”. Tutta una serie di attività che secondo l’ente guidato da Giovanni Pitruzzella creerebbero condizioni distorsive della concorrenza. Sotto accusa il Regolamento adottato nell’aprile 2009 non in linea “con la necessità di effettuare un bilanciamento tra l’esigenza di assicurare una corretta sicurezza dei servizi portuali nel Porto di Piombino e la necessità di tutelare il maggior grado di concorrenza possibile nello svolgimento di attività economico-imprenditoriali non coperte da riserva”. “Non risultano altresì previste misure – quali la separazione societaria  – idonee ad evitare trasferimenti indesiderabili fra le attività in riserva e quelle in concorrenza”, sottolinea l’Antitrust. Il riferimento è a due segnalazioni (AS905 e AS988) del 2011 e del 2012  per con cui si sancisce, tra l’altro, “che al fine di evitare trasferimenti indesiderabili fra l’attività riservate e quelle in concorrenza che i servizi in concorrenza siano svolti quanto meno con società separata”. In conclusione, l’Autorità, auspica “che le osservazioni rappresentate siano tenute nella debita considerazione al fine di garantire lo svolgimento di corrette dinamiche competitive all’interno del porto di Piombino”.