Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare al fine di acquisire i pareri prescritti, un provvedimento che attua la direttiva dell’Unione europea n. 2013/30 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi che modifica la direttiva 2004/35/CE.
Sulla base di principi di azione preventiva e correttiva, nonché sul concetto di “chi inquina paga”, la normativa comunitaria punta ad armonizzare le legislazioni nazionali al fine di prevenire incidenti in mare nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, implementando il sistema di controllo degli impianti. Le verifiche previste dal decreto si aggiungono al constante monitoraggio delle strutture già attuato dalle competenti autorità nazionali attraverso l’impiego di mezzi navali e strumenti di rilevazione satellitare.
L’adozione della direttiva, per il ministro dell’Ambiente Galletti, “rende ancora più efficace il nostro controllo sulle operazioni in mare, a tutela dell’ambiente e delle nostre coste”. “Già oggi l’Italia ha una normativa avanzatissima, che consente di ottenere i massimi livelli di sicurezza anche attraverso l’impiego di navi e satelliti: con questa direttiva compiamo un altro importante passo in avanti, con una nuova autorità di controllo e ulteriori sanzioni”.
Tra le principali innovazioni introdotte dallo schema di decreto legislativo rispetto alla normativa nazionale già vigente vi sono: l’integrazione della normativa italiana in materia di sicurezza per le attività offshore e della relativa salvaguardia ambientale; l’istituzione di una autorità competente che individui le responsabilità dell’operatore per il controllo dei grandi incidenti e attivi procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e di ogni altra specifica documentazione richiesta agli operatori del settore e provveda a far rispettare le norme della Direttiva stessa anche mediante ispezioni, indagini e azioni di esecuzione; l’introduzione di ulteriori sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla Direttiva nonché tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione.