Lo conferma una nota dell’Agenzia delle Dogane
Agevolazioni per i carburanti impiegati nel trasporto marittimo. Lo comunica la nota R.U. 62788 con cui l’Agenzia delle Dogane illustra le novità derivanti dalla legge di conversione del decreto semplificazioni fiscali (legge 26 aprile 2012, n.44, di conversione del decreto-legge ).
In pratica, il carburante impiegato da natanti, compresi pescherecci, con esclusione delle unità da diporto, che navigano nelle acque marine dell’Ue, nonché dalle imbarcazioni adibite al trasporto delle merci nelle acque interne o al dragaggio di vie navigabili e porti, “viene ricompreso tra i carburanti esenti da accisa”.
L’Agenzia si riserva l’emanazione di specifiche direttive che consentano, nella fase di prima applicazione della disposizione, “di effettuare rifornimenti di benzina con prodotto non denaturato nonché procedure di rimborso dell’accisa assolta, al fine di dare effettività al disposto normativo tenendo conto dell’attuale configurazione della rete distributiva di carburanti per imbarcazioni”.