Capitaneria di Porto di Napoli. Ordinanza TE/2021
Argomento: Interdizione banchina del Molo San Vincenzo
Località: Molo San Vincenzo – Porto di Napoli
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli:
VISTI il Codice della Navigazione, approvato con R.D. n.327 del 30.03.1942 e, in particolare, i poteri attribuiti al Comandante del porto ai sensi dell’art. 81 del Codice stesso;
VISTA la legge del 10/12/1977, n° 1085, che ha ratificato il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare”;
VISTI gli artt.104 e 105 del D. L.vo n°112/98;
VISTE le Ordinanze n. 66/2020 e 67/2020 del 29.12.2020, con le quali l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha interdetto il transito al tratto di banchina tra l’eliporto e la testata del molo San Vincenzo;
VISTI gli esiti del sopralluogo effettuato presso il Molo San Vincenzo in data 19 Gennaio 2021 da parte di personale dipendente da questa Autorità Marittima e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
RILEVATO che in conseguenza della mareggiata del 28 dicembre 2020 sono emersi danneggiamenti strutturali su alcuni specifici tratti di banchina e negli edifici adiacenti, con specifico riferimento al tratto ricompreso tra il Bacino Borbonico e l’eliporto del Molo San Vincenzo, che fanno ritenere non sicuro, nelle more della verifica delle condizioni di stabilità da parte del personale tecnico preposto, oltre che il transito su tali tratti di banchina, anche l’ormeggio di qualsivoglia unità navale;
RITENUTO necessario, ai fini della tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità, interdire temporaneamente le attività di ormeggio e disormeggio da e per i predetti tratti di banchina, nelle more dell’effettuazione dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza;
VISTI gli artt. 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.
ORDINA
Art. 1
Con decorrenza immediata, il tratto di banchina ricompreso tra l’eliporto del molo San Vincenzo e il bacino borbonico (verso la radice del molo San Vincenzo), come meglio risultante dall’allegata planimetria, è interdetto all’ormeggio e allo svolgimento di qualsiasi altra attività nautica.
Art. 2
Sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.171/2005, qualora alla condotta di unità da diporto. I contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.
Art. 3
Disposizioni finali
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/napoli.
IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Pietro G. VELLA