• 23 Novembre 2024 08:31

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Pilotaggio, Antitrust: “cambiare il meccanismo di calcolo delle tariffe”

Parere negativo sulla revisione dei costi approvata a Venezia

Il meccanismo di determinazione delle tariffe per i servizi di pilotaggio è anticoncorrenziale. Anzi, indipendentemente dall’andamento della domanda realizza in ogni caso una variazione positiva dei costi con un “andamento anticiclico, anche nei casi in cui non si ravvisano accresciute esigenze di sicurezza che potrebbero giustificarle”. Il parere dell’Antitrust sulla revisione delle costi per il biennio 2013-14 applicato dalla Direzione Marittima di Venezia chiama in causa, questa volta, tutto il sistema portuale della penisola. Sotto osservazione, infatti, finiscono i criteri di calcolo per gli adeguamenti biennali, frutto di un accordo interassociativo siglato nel gennaio 1973 tra piloti ed armatori nazionali, alla base delle tariffe applicate negli scali italiani.

In pratica, un’equazione a più variabili che calcola lo scostamento tra il fatturato realizzato da ciascuna corporazione dei Piloti nel biennio precedente ed un valore teorico di fatturato da conseguirsi nel biennio successivo. Proprio su questo secondo punto sono indirizzate le osservazione dell’Agenzia guidata da Giovanni Pitruzzella.

Mentre per il calcolo del fatturato “vecchio” si fa riferimento a un dato storico – osserva l’antitrust – per la determinazione del fatturato “nuovo” si fa riferimento a una serie di “elaborazioni sviluppate da ciascuna Corporazione dei piloti e trasmesse al Ministero competente nell’imminenza di ogni adeguamento biennale delle tariffe”. Una somma di stime in cui rientrano “le spese amministrative gestionali e quelle relative ai mezzi che verranno presumibilmente impiegati” e gli emolumenti complessivamente spettanti alla Corporazione calcolati “in base non solo al numero dei piloti in servizio effettivo, ma al più ampio novero dei c.d. soggetti aventi diritto”. Sistema che non risponderebbe “ad alcun principio concorrenziale di incentivazione all’efficienza” risolvendosi, invece,  “in una semplice copertura dei costi dichiarati e dei proventi valutati necessari dallo stesso soggetto regolato, in un contesto, peraltro, di possibile rilevante asimmetria informativa fra l’amministrazione centrale, che approva le tariffe, e le singole Corporazioni proponenti”.

In sostanza gli incrementi tariffari “risultano disancorati dall’andamento dei livelli di traffico portuale”. “In altri termini – conclude l’antitrust – è possibile che il rischio d’impresa venga totalmente trasferito sugli utenti finali del servizio, senza alcuna dimostrazione in ordine al fatto che ciò sia strettamente necessario ad assicurare, nel concreto, l’interesse pubblico rappresentato dal livello desiderato di sicurezza. In tale prospettiva, i criteri e meccanismi prescelti ai fini della revisione biennale delle tariffe dei servizi di pilotaggio – che appaiono peraltro fondarsi su meccanismi di formazione della tariffa storicamente concordati fra la federazione delle Corporazioni dei piloti e una parte dell’utenza portuale, ben precedentemente all’entrata in vigore della stessa riforma del 1994 – , appaiono tanto inidonei al dichiarato scopo quanto non necessari”.

Da qui l’ingiunzione a Direzione Marittima di Venezia e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i porti a comunicare entro 60 gioni le iniziative adottate per rimuovere le violazioni alla concorrenza poste in essere.