• 20 Settembre 2024 05:45

Seareporter.it

Quotidiano specializzato in politica dei trasporti marittimi

Ordinanza regolamentazione ormeggio unità navali presso molo 54/55 molo Bausan

Capitaneria di Porto di Napoli Ordinanza N. TE/2023 

ORDINANZA N. TE/2023 (vedi stringa protocollo ) Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli:

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1942 e, in particolare, i poteri attribuiti al Comandante del porto ai sensi dell’art. 81 Cod.Nav.;

VISTA la legge del 10/12/1977, n° 1085, che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare;

VISTI gli artt.104 e 105 del D. Lvo n°112/98;

VISTA la propria ordinanza n. TE/81/98 in data 23.12.1998 e successive modifiche e integrazioni recante disposizioni sulla “Disciplina degli accosti nel porto commerciale di Napoli”;

VISTA la propria ordinanza n. 112/2008 in data 29.09.2008 recante disposizioni sulle domande di accosto relative all’approdo nel porto di Napoli;

RITENUTO necessario disciplinare, in cosiderazione delle esigenze connesse ai traffici esistenti, le norme in materia di navigazione e ormeggio di navi di grosse dimensioni presso la banchina Bausan, nonchè assicurare una razionale utilizzazione degli ormeggi;

VISTO il decreto di obbligatorietà del servizio di pilotaggio nel porto di Napoli in data 31.10.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, modificato con i decreti datati 10.07.2003 e 15.11.2007 del citato Ministero;

VISTO il regolamento locale di pilotaggio per il porti di Napoli, approvato con decreto in data 4 febbraio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la propria nota n.10511 del 13.11.2007 con la quale venivano fornite indicazioni per la manovra in ore notturne di navi portacontenitori di grandi dimensioni;

VISTA la nota 63356 in data 10/11/2017 della Capitaneria di porto di Napoli con la quale si chiedeva all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale eventuali aggiornamenti sui rilievi delle profondità in prossimità delle banchine in questione, nonché il ripristino dell’impianto di illuminazione sulla diga foranea, a cui la citata AdSP ha parzialmente riscontrato con nota 1523 in data 21.11.2017.

VISTA la nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale assunta al prot. nr. 32503 del 20.06.2023 con la quale quest’ultima ha trasmesso i rilievi morfobatimetrici effettuati nell’area di levante del porto di Napoli, per una superficie di complessivi 800.000,00 mq, eseguito secondo le indicazioni contenute nel disciplinare tecnico per la standardizzazione dei rilievi idrografici – Ed. 2023 edito dall’Istituto Idrografico della Marina Militare; 2

VISTI i lavori della commissione accosti svoltasi in data 22.06.2023;

VISTA la precedente Ordinanza nr. TE/98/2017 del 01.12.2017; PRESO ATTO dei pareri riferiti negli anni dalla Corporazione Piloti del porto di Napoli;

CONSIDERATA la tipologia di navi che scalano il porto di Napoli, sotto il profilo sia delle dimensioni che delle capacità di manovra;

PRESO ATTO dell’esperienza maturata dal personale dei servizi tecnico nautici nell’esecuzione delle manovre di entrata/uscita e ormeggio/disormeggio delle navi;

VISTI gli articoli 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA Articolo 1

(Limiti di pescaggio)

Presso il molo Bausan banchina 54/55 è consentito l’approdo di unità navali che non superino il pescaggio massimo prescritto in relazione alla lunghezza nave, così come indicato nella seguente tabella:

 

 

 

Durante il periodo notturno, determinato in base al calcolo delle effemeridi nautiche, è consentito l’ormeggio di navi portacontenitori di lunghezza compresa tra i 310 e 335 metri, oltre a rispettare le prescrizioni sopra riportate, potranno manovrare solo se garantita un’adeguata illuminazione sulla diga foranea e presso la banchina d’ormeggio. Detta valutazione dovrà essere effettuata dai piloti incaricati alla manovra e debitamente registrata.

Articolo 2

(Manovra di entrata e uscita)

Le navi portacontenitori con pescaggio superiore a 10 metri o con lunghezza superiore ai 200 metri, che ormeggiano/disormeggiano al molo Bausan, possono transitare attraverso il Canale di Levante.

Nel canale di Levante è vietata la manovra contemporanea di navi in entrata ed in uscita; le navi impegnate nella manovra di uscita dal porto hanno la precedenza, secondo le norme della “COLREG 72”

La manovra di ingresso, ormeggio, disormeggio ed uscita al molo Bausan dovrà essere assistita da tre rimorchiatori di adeguata potenza per le navi di lunghezza superiore ai 309 metri.

Articolo 3

(Ormeggio di navi presso la Darsena di Levante)

La manovra di entrata e uscita dal Molo 54-55 Bausan/Terminal Co.Na.Te.Co è consentita con le seguenti condizioni:

a. Navi fino a 330 con pescaggio di 13 metri con eventualità del doppio pilota e doppio rimorchiatore a secoda delle condizioni di manovrabilità e meteo valutate di volta in volta dal pilota di turno, debitamente registrate;

b. Navi tra 310 e 348 metri con l’obbligo del doppio pilota e con pescaggi massimi indicati nelle tabella di cui all’art.1.

Le navi indicate al punto b) del presente articolo potranno procedere alla manovra di ormeggio in assenza di navi in darsena ai moli 60, 56 e 53 e con condimeteo ritenute stabili e favorevoli debitamente registrate e con vento non superiore ai 20 Knt.

Articolo 4

(Disposizioni transitorie e finali)

La presente ordinanza entra in vigore a fare data dal 26.06.2023.

L’Ordinanza nr. TE/98/2017 del 01.12.2017 è abrogata.

Art. 4

Sanzioni I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell’art. 1174 e, se del caso, dell’art. 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.171/2005 qualora alla condotta di unità da diporto. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.

Art. 5

Disposizioni finali È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/napoli.

 

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Pietro G. VELLA

(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. lgs 82/2005 art. 21