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Capitaneria di porto di Manfredonia: ordinanza di sicurezza balneare 2022

Manfredonia, 30 aprile 2022– In previsione dell’inizio della stagione estiva, la Capitaneria di porto di Manfredonia informa tutti gli operatori delle strutture ricettive e i fruitori del mare che è stata emanata, in data 29 aprile, l’ordinanza di sicurezza balneare n°10/2022 che abroga e sostituisce la n°06/2021. Il provvedimento amministrativo appena emanato, nato dall’esperienza maturata nel corso delle precedenti stagioni balneari e dal lavoro di omogeneizzazione e razionalizzazione effettuato dalla Direzione Marittima di Bari su tutti i provvedimenti emanati dai Comandi marittimi dipendenti, risulta uno strumento normativo valido a garantire, tanto agli operatori del settore quanto alla pubblica collettività, la fruizione in sicurezza della balneazione oltre che della navigazione da diporto e della tutela dell’ambiente ma anche alla tutela delle bellezze del territorio ricadenti nel Circondario Marittimo di Manfredonia che si estende dal Comune di Mattinata(località Vignanotica) al Comune di Zapponeta incluso. In particolare alcune delle regole previste dall’ordinanza di sicurezza balneare sono:

  • Viene fissato in 1,30 mt il limite delle acque sicure che sarà segnalato con delle boe di colore bianco distanziate da 25 mt l’una dall’altra;
  • L’obbligo in capo alle amministrazioni civiche di munire le spiagge libere del servizio di salvataggio ovvero in assenza di affiggere apposita cartellonistica riportante l’assenza del servizio di salvataggio;
  • Viene sancito l’obbligo di munirsi di una postazione di salvataggio rialzata in maniera tale da avere la massima visuale sul tratto di competenza di ogni singolo assistente ai bagnanti (che non dev’essere superiore ad 80mt e/o multipli);
  • La possibilità, soprattutto in capo alle civiche amministrazioni, di adottare piani collettivi di salvataggio da sottoporre al vaglio dell’Autorità Marittima in maniera da garantire il servizio di salvamento in vaste aree di litorale;
  • Possibilità per i titolari degli stabilimenti balneari di dotarsi, in aggiunta al classico pattino, di una moto d’acqua.

L’ordinanza di sicurezza balneare si affiancherà all’ordinanza n. 05/2018 avente ad oggetto “Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione” e alla n. 08/2017 con la quale viene approvato il “Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia” L’ordinanza di sicurezza Balneare è consultabile e scaricabile nella pagina ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia In ultimo si ricorda che è attivo il numero blu 1530 gratuito su tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno da utilizzare unicamente in caso di emergenze in mare.

“Sicurezza Balneare”

ORDINANZA N. 10/2022

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI MANFREDONIA:

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;

VISTI gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTA la legge regionale 10 aprile 2015 n° 17 recante “Disciplina della tutela e dell’uso delle coste”;

VISTA la nota circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A – 1268 in data 24 Maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;

VISTA la nota Circolare prot. n. 82/022468/I in data 03 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO il dp. prot. n. 31678 del 30 Marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;

VISTA la nota Circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

VISTO il Dispaccio prot. n. 02.01/13413 in data 08 Febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;

VISTO il Dispaccio n. M_TRA 040701 del 03 Maggio 2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) “uniformità nella disciplina delle attività marittime”;

CONSIDERATO che i litorali del Circondario Marittimo di Manfredonia sono costituiti da spiagge di sabbia o ciottoli con prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, e tratti di litorale interessati da una scogliera alta c.d. falesia, oltre che da strutture turistico-ricettive site su proprietà privata immediatamente al confine con il Demanio Marittimo per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare;

VISTA l’Ordinanza n. 05 in data 26 Aprile 2018 avente ad oggetto: “Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione”, con la quale il Capo del Compartimento Marittimo di Manfredonia, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 8 della Legge 8 luglio 2003 n. 172, disciplina i limiti di navigazione nell’ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Manfredonia;

VISTA la propria Ordinanza n. 08 in data 18 Maggio 2017 con la quale viene approvato il “Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia”;

VISTE le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Legge n. 172/2003;

VISTI gli esiti della riunione tenutasi, in data 22 aprile 2022, con i rappresentanti della Regione Puglia e delle Associazioni Balneari;

VISTO il Dispaccio prot. n. 26421 in data 26 Febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente all’utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;

RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Manfredonia, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo e Zapponeta;

RITENUTO OPPORTUNO modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall’esperienza specifica nel settore;

VISTA l’Ordinanza regionale in data 26 aprile 2022 della Regione Puglia, emanata con atto dirigenziale n. 294 del 26 aprile 2022, per disciplinare l’uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale pugliese;

RITENUTO necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, ad integrazione e completamento della richiamata Ordinanza “balneare” regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle “Numero blu” per l’emergenza in mare In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;

VISTO il Decreto Legge del 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;

VISTE le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, allegate all’Ordinanza 1 aprile 2022 del Ministero della Salute;

VISTI gli articoli 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte marittima.

ORDINA ARTICOLO 1

(Zone di mare riservate alla balneazione)

1.1 Durante la “stagione balneare”, nell’ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia, dal Comune di Mattinata al Comune di Zapponeta incluso, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è riservata alla balneazione.

1.2 La Regione Puglia, fissa i limiti temporali in cui la zona di mare suddetta è sottratta ai pubblici usi del mare

. 1.3 Gli specchi acquei di cui sopra, a cura dei titolari di strutture balneari o dei Comuni rivieraschi per quelli antistanti le spiagge libere, sono segnalati in conformità alle prescrizioni indicate nel successivo art. 3.

ARTICOLO 2

(Zone di mare vietate alla balneazione)

2.1 La balneazione è permanentemente VIETATA:
2.1.1 nei porti;
2.1.2 nel raggio di metri 150 da ostruzioni e/o moli all’imboccatura dei porti;
2.1.3 all’interno del corridoi di lancio/atterraggio;
2.1.4 entro metri 100 dalle scogliere frangiflutti in costruzione o in corso di sistemazione;
2.1.5 fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per un raggio di metri 200;
2.1.6 per un raggio di metri 200 dalle navi alla fonda in rada;
2.1.7 nelle foci, nei canali e corsi d’acqua comunicanti con il mare;
2.1.8 in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
2.1.9 in tutte le altre zone di mare permanentemente e temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità Comunali o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente.
2.2 E’ permanentemente interdetta, per tutto l’anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

ARTICOLO 3

(Segnalazione limite acque destinate alla balneazione)

3.1 Il limite delle zone di mare riservate alla balneazione, e conseguentemente interdette alla navigazione, antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere, deve essere segnalato, a cura dei titolari delle strutture balneari e dei concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature e, per le spiagge libere, dalle Amministrazioni Comunali, con gavitelli di colore rosso o arancione, ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri l’uno dall’altro, posizionati parallelamente alla linea di costa.

3.2 Ai gavitelli di segnalazione è vietato l’ormeggio di natanti anche se all’esterno della zona di mare interdetta.

3.3 Nel caso in cui le citate Amministrazioni comunali non provvedano alla delimitazione con gavitelli della zona di mare riservata alla balneazione devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano e inglese) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 o100 dalla costa) NON SEGNALATO”.

ARTICOLO 4

(Segnalazione limite acque sicure)

4.1 I titolari delle strutture balneari ed i concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature, per le aree in concessione, e i Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto.

4.2 Il limite di tali acque sicure (metri -1,30) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a metri 25, ancorati al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano e inglese) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,30) NON SEGNALATO”.

4.3Sono esentati da tale obbligo i titolari di strutture balneari qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia.

ARTICOLO 5

(Servizio di salvataggio: disposizioni generali)

5.1 I titolari delle strutture balneari, quando aperti al pubblico, dal 1° maggio al 30 settembre, devono assicurare il servizio di salvamento.

5.2 Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai precedenti articoli 3 e 4, devono essere assicurati anche dai titolari di strutture balneari insistenti su proprietà privata immediatamente confinanti con il demanio marittimo.

5.3 Il servizio di salvamento deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi e relativi presidi di sicurezza, anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari.

5.4 Il servizio di salvamento non è obbligatorio, al di fuori del periodo di cui al punto

5.1, purché l’attività di balneazione risulti esclusa da adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano e inglese) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. In tal caso deve essere issata una bandiera rossa.

5.5 Il servizio di salvamento, nelle spiagge libere, è predisposto dai Comuni rivieraschi. Qualora le stesse Amministrazioni non provvedano a garantire tale servizio devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Manfredonia e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano e inglese) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. È fatto carico agli stessi Comuni rivieraschi di procedere a frequenti ricognizioni del litorale, finalizzate a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all’inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

ARTICOLO 6

(Servizio di salvataggio: prescrizioni per le postazioni di salvataggio)

6.1 Nei periodi di cui al precedente punto 5.1, i titolari di strutture balneari e i concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature devono predisporre e posizionare, in prossimità dell’accesso, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano e inglese), indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio in parola.

6.2 Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con le seguenti modalità:

6.2.1 Una postazione di salvataggio ben visibile, per ogni 80 (ottanta) metri e/o multipli di fronte mare, sopraelevata di almeno metri 1,60 (e non superiore ai metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. Detta postazione deve essere posizionata tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti, presidiata costantemente da almeno un abilitato al salvamento al nuoto munito di idoneo brevetto in corso di validità, custodito presso la struttura balneare e rilasciato dalle società di salvamento riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili).

6.2.2 Mantenere in perfetta efficienza, per ogni postazione di salvataggio, un idoneo natante a remi, posto in prossimità della battigia, che non può essere destinato ad altri usi, colorato in rosso recante la scritta “SALVATAGGIO” completo di scalmiere, remi, un mezzo marinaio o gaffa ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. La fascia di Demanio Marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all’attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera.

6.2.3 Ciascuna postazione di salvataggio deve essere segnalata da apposito pennone ben visibile, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sul quale deve essere issata:

6.2.3.1 BANDIERA BIANCA – indicante la regolare attivazione della postazione.

6.2.3.2 BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine, o temporanea assenza, per cause di forza maggiore, dell’assistente bagnanti. In tal caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e, nel caso di assenza, per cause di forza maggiore, dell’assistente bagnanti marittimo, il titolare della struttura balneare deve dare immediata comunicazione all’Autorità Marittima e ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio.

6.2.3.3 BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento. Le bandiere devono essere issate sul pennone dal titolare o dal responsabile dell’organizzazione del servizio, in caso di adesione ad un piano di salvataggio collettivo. Sul pennone, nonché all’ingresso di ogni struttura balneare, deve essere affissa, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano e inglese) indicante, il significato delle bandiere. 6.2.4 Presso la medesima postazione di salvataggio deve essere presente, perfettamente integro, funzionante e pronto all’impiego, il seguente materiale:

6.2.4.1 un binocolo;

6.2.4.2 un paio di pinne (di misura adeguata);

6.2.4.3 un fischietto;

6.2.4.4 una maschera subacquea;

6.2.4.5 le bandiere di segnalazione previste dall’art. 6.2.3 6.2.5 Posizionare, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, due salvagenti anulari, di tipo omologato, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Inoltre deve essere posizionata sulla battigia di ogni struttura balneare una fune di salvataggio di metri 200 tipo galleggiante con cinture o bretelle su rullo.

6.2.6 Nelle zone di mare abitualmente soggette a situazioni pericolose per l’incolumità dei bagnanti (come ad esempio: buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, scogliere semisommerse, mulinelli d’acqua, vortici, correnti ascendenti e/o discendenti) i titolari di strutture balneari, i concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature e i Comuni rivieraschi (in corrispondenza delle spiagge libere) sono obbligati a posizionare i pertinenti segnalamenti in mare e gli adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli.

ARTICOLO 7

(Servizio di salvataggio: prescrizioni per assistenti bagnanti)

7.1 L’assistente bagnanti marittimo deve essere impiegato esclusivamente per il servizio di salvataggio e non può essere destinato ad altre attività.

7.2 L’assistente bagnanti marittimo deve inoltre:

7.2.1 indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta “SALVATAGGIO”;

7.2.2 tenere un comportamento corretto, vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il titolare, o gestore, all’Autorità marittima tutti gli incidenti che si verifichino sugli arenili ed in acqua;

7.2.3stazionare costantemente durante l’orario di servizio, nella postazione di salvataggio o sulla battigia, nonché in acqua, con il natante a remi adibito al salvataggio, ogni qual volta l’affluenza dei bagnanti lo renda opportuno.

ARTICOLO 8

(Presidi sanitari di primo soccorso)

8.1È fatto obbligo ai titolari della struttura balneare, disporre del materiale di primo soccorso, pronto per l’uso, secondo quanto prescritto dalla competente Autorità Sanitaria e/o Regionale, come specificato nell’Ordinanza Balneare 2022 della Regione Puglia in data 26 aprile 2022.

ARTICOLO 9

(Piani collettivi di salvataggio)

9.1 Il servizio di salvataggio può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all’approvazione del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia, con il quale venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio. I Comuni rivieraschi e/o le associazioni di concessionari che intendano organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono presentare all’Autorità Marittima una proposta di “Piano collettivo di salvataggio” contenente:

9.1.1 le generalità del legale rappresentante dell’impresa affidataria e numero dell’utenza telefonica mobile dello stesso;

9.1.2 i tratti di spiaggia libera, ovvero l’elenco delle strutture balneari per i quali s’intende organizzare il servizio;

9.1.3 la turnistica ed il numero degli addetti;

9.1.4 le caratteristiche delle unità adibite al salvataggio e la loro dislocazione;

9.1.5 l’ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.

9.2Per una migliore funzionalità del servizio, l’Autorità Marittima può disporre modifiche all’ubicazione delle postazioni di salvataggio. In caso di mancata approvazione dei piani, come pure in caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ogni struttura balneare deve disporre di un proprio servizio di salvataggio. Le strutture balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

ARTICOLO 10

(Servizi aggiuntivi facoltativi)

10.1 E’ data facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d’acqua (acqua scooter), ad integrazione ma non in alternativa al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art. 6 punto 6.2.2. Tale facoltà è subordinata al rispetto della disciplina sul diporto nautico di cui all’ ordinanza n. 08/2017 “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del circondario marittimo di Manfredonia” nonché al rispetto delle seguenti condizioni:

10.1.1 formale istanza di utilizzo della moto d’acqua, quale ausilio al servizio di salvamento, al Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia, da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell’espletamento del servizio anche con l’impiego di moto d’acqua; 10.1.2 il nominativo e la titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d’acqua; 10.1.3 presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento; 10.1.4 polizza assicurativa dell’unità, da allegare in copia, che oltre a prevedere la copertura per responsabilità civile assicuri tutte le persone trasportate sul mezzo;

10.1.5 la moto d’acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta “SALVATAGGIO”;
10.1.6 la moto d’acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
10.1.7 installazione di un corridoio di lancio/atterraggio;
10.1.8 la moto d’acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio cui è destinata; 10.1.9 la moto d’acqua deve essere dotata di:
10.1.9.1 dispositivo di retromarcia;
10.1.9.2 pinne; 10.1.9.3 coltello;
10.1.9.4 cima di traino con moschettoni;
10.1.9.5 stacco di massa di scorta;
10.1.9.6 fischietto;
10.1.9.7 torciastagna;
10.1.9.8 strumento di segnalazione sonora;
10.1.9.9 apparato radio di comunicazione VHF marino
10.2 Il conduttore della moto d’acqua deve indossare: casco protettivo; scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbotto di salvataggio.

10.3 La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d’acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l’incolumità di altre persone presenti.

10.4 E’ data facoltà di utilizzare in aggiunta alle dotazioni obbligatorie le seguenti attrezzature di salvataggio, regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione:
10.4.1 longboard (tavola da salvataggio);
10.4.2 rescue tube;
10.4.3 salvagente a marsupio gonfiabile;
10.4.4 giubbotto di salvataggio gonfiabile.

10.5 E’ data facoltà ai titolari, o ai Comuni rivieraschi per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell’igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto agli artt. 5- 6-7, un servizio di salvataggio mediante l’utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto. Il servizio di salvataggio mediante l’utilizzo di unità cinofile, autorizzate ai sensi dell’ordinanza regionale, è costituito dalla coppia conduttore – cane. Ogni conduttore dell’unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti di salvataggio. Resta comunque l’obbligo, per il titolare, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dagli artt. 5-6-7, costituendo l’impiego di unità cinofile, un’integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione. Comunicazione dell’attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla locale Autorità Marittima, al Comune e all’A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell’attività proposta.

ARTICOLO 11

(Disciplina particolare delle strutture balneari)

11.1 I titolari di strutture balneari devono porre in massimo risalto il NUMERO BLU 1530 per le emergenze in mare. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull’arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio, i titolari devono sensibilizzare i propri bagnanti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell’organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.

11.2Gli stessi hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Autorità marittima competente e/o alla Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei.

ARTICOLO 12

(Prescrizioni particolari)

12.1 Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all’ordinanza n°08 del 18 maggio 2017 della Capitaneria di Porto di Manfredonia: “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del circondario marittimo di Manfredonia”, consultabile alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia.

12.2Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato con ordinanza n°05 del 26 Aprile 2018 della Capitaneria di Porto di Manfredonia: “Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione”, in premessa citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte integrante.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

13.1 Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza devono intendersi adeguate alle specifiche disposizioni legate al contrasto alla diffusione del COVID-19 vigenti;

13.2 Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo della Capitaneria di porto di Manfredonia ed a quello dei Comuni confinanti compresi nella circoscrizione territoriale, nonché con l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia.

13.3 La presente ordinanza, che abroga e sostituisce l’Ordinanza n. 06/2021 datata 11 maggio 2021, deve inoltre essere affissa in formato leggibile (70 x 100 cm) nelle strutture ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all’albo di quest’Ufficio I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi: • degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione; • degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171; • degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4; • degli artt. 650, 673 del Codice penale.

Manfredonia, lì 29 Aprile 2022

IL COMANDANTE

Capitano di Fregata (CP) Giuseppe TURIANO