Lavori Calata del Piliero, Flavio Gioia e Molo Angioino
Ordinanza n. TE/2022
Argomento: Lavori di livellamento dei fondali, specchio acqueo portuale antistante le banchine di levante del Molo Flavio Gioia e del Molo Angioino nel porto di Napoli. Bonifica sistematica ordigni bellici.
Data: Dal 7 Febbraio al 7 Marzo 2022.
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli:
VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1942 e, in particolare, i poteri attribuiti al Comandante del porto ai sensi dell’art. 81 Cod.Nav.;
VISTA la legge del 10/12/1977, n° 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare; VISTI gli artt.104 e 105 del D. Lvo n°112/98;
VISTO il Programma Approdi Navi da crociera valido per l’anno 2022;
VISTA la nota prot. n. 24356 del 26.10.2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con la quale ha comunicato che, con la delibera Pres. n. 64 del 26.02.2021, ha affidato la manutenzione delle strutture marittime e lo spianamento dei fondali negli specchi acquei portuali antistanti le banchine di levante del Molo Flavio Gioia e del Molo Angioino nel porto di Napoli alla ditta Caccavale Appalti&Costruzioni, la quale ha individuato la ditta I.L.A. SUB S.r.l. per la ricognizione bellica subacquea;
VISTO il decreto n. 12021 del 02.09.2021, con il quale il Ministero della Difesa ha iscritto all’Albo delle imprese specializzate in bonifica preventiva e sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici la soc. I.L.A. SUB IMPRESA ATTIVITA’ SUBACQUE S.r.l., relativamente alle attività di specifica competenza;
VISTA l’autorizzazione rilasciata dal 4° Reparto Bonifiche Subacquee Ordigni Bellici del Comando Logistico della Marina Militare, con Dp. n. 21-067 del 28.12.2021, alla soc. ILA SUB S.r.l., per l’attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici all’interno del Porto di Napoli;
VISTA la nota prot. n. 440 del 11.01.2022, e successive integrazioni, dell’A.d.S.P. con la quale la stessa ha richiesto l’adozione di apposita ordinanza per l’esecuzione delle attività di bonifica sistematica da ordigni bellici propedeutici alle attività di livellamento fondali delle aree poste negli specchi acquei portuali antistanti le banchine di levante del Molo Flavio Gioia e del Molo Angioino nel porto di Napoli, che saranno eseguite dalla soc. I.L.A. SUB IMPRESA ATTIVITA’ SUBACQUE S.r.l.;
VISTA la nota prot. n. 1089 del 19.01.2022, dell’A.d.S.P. con la quale quest’ultima ha comunicato il nominativo dell’unità navale impiegata per la bonifica in parola;
VISTA la propria precedente Ordinanza n. 5/22 in data 20.01.2022, con la quale la stessa sono stati disciplinati i lavori in parola;
VISTA la nota prot. n. 2457 del 02.02.2022, dell’A.d.S.P. MTC con la quale la stessa ha richiesto l’adozione di una nuova Ordinanza in quanto le attività disciplinate con l’Ordinanza n. 5/22 in data 20.01.2022 non sono iniziate per problemi logistici;
CONSIDERATA la necessità di disciplinare l’attività in questione nella zona di mare interessata dalle predette operazioni, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione in genere e di garantire il regolare svolgimento dei lavori;
VISTI gli articolo 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);
RENDE NOTO
Ai soli fini di disciplinare la sicurezza della navigazione, che nel periodo dal 7 Febbraio al 7 Marzo 2022 – negli specchi acquei portuali antistanti le banchine di levante del Molo Flavio Gioia e del Molo Angioino (lato di levante) nel porto di Napoli (cosi come da planimetria allegata che è parte integrante del presente provvedimento) – le società Caccavale Appalti&Costruzioni. e I.L.A. SUB Impresa Attivita’ Subacque S.r.l., effettueranno, per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, attività di bonifica sistematica da ordigni bellici propedeutica al livellamento dei predetti fondali, precisamente negli specchi acquei aventi le coordinate di seguito riportate:
TERMINAL FLAVIO GIOIA :
Punto LATITUDINE LONGITUDINE
1 40° 50,424’N 014° 16,961’E
2 40° 50,406’N 014° 16,980’E
3 40° 50,322’N 014° 16,946’E
4 40° 50,326’N 014° 16,929’E
(datum di riferimento WGS84)
MOLO ANGIOINO :
Punto LATITUDINE LONGITUDINE
1 40° 50,346’N 014° 15,443’E
2 40° 50,362’N 014° 15,451’E
3 40° 50,296’N 014° 15,710’E
4 40° 50,286’N 014° 15,695’E
(datum di riferimento WGS84)
Obiettivo dell’attività di cui sopra è quello di eliminare il pericolo derivante dalla presenza di ordigni bellici inesplosi e che rappresentano un rischio per la pubblica incolumità e per l’utilizzo in sicurezza del sito nonché per eventuali opere da realizzare, per le quali potrebbe risulta necessario lo svolgimento di attività di escavo, dragaggio o livellamento fondali.
Le attività in parola verranno effettuate mediante l’utilizzo delle seguenti risorse:
– Moto pontone “Adan 1°” iscritto al n. 10868 dei RR.NN.MM.GG. della Capitaneria di porto di Napoli della Soc. MERIDIANA COSTRUZIONI S.r.l;
– Motonave “MARA”, iscritta al registro navi minori della Capitaneria di Porto di Roma al n. 8371 per le attività di ricognizione del rischio bellico effettuate dalla Soc. I.L.A. SUB;
– Moto pontone “Federico” iscritto al n. 10651 dei RR.NN.MM.GG. della Capitaneria di porto di Napoli della Soc. MERIDIANA COSTRUZIONI S.r.l.
ORDINA
Art. 1
Nel corso dell’esecuzione delle attività citate in premessa è fatto divieto alle navi e ai natanti in genere di navigare all’interno degli specchi acquei di cui al “RENDE NOTO”, mantenendo comunque una distanza non inferiore a mt. 100 dalle unità impegnate nelle operazioni.
Art. 2
Prescrizioni per le unità in transito
Tutte le unità in navigazione nei pressi dei mezzi impegnati nell’attività in parola dovranno mantenersi a distanza di sicurezza dagli stessi nei limiti di cui all’art.1, prestando massima attenzione alle eventuali segnalazioni ottico acustiche che il personale preposto ai lavori dovesse loro rivolgere e adottando ogni misura aggiuntiva, ritenuta idonea, che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati correlati, oltre che procedere con la massima consentita cautela in modo che nell’area interessata dai rilievi non venga indotto alcun moto ondoso ovvero qualsiasi altra interferenza che si riveli dannosa per la buona riuscita della predetta attività.
Art. 3
Prescrizioni per i soggetti esecutori dei lavori
Sara cura delle Società Caccavale Appalti&Costruzioni e I.L.A. SUB S.r.l. di:
1. assicurare l’ascolto radio continuo sul CH 16 VHF;
2. prima dell’inizio dei lavori, comunicare alla Capitaneria di Porto di Napoli sul canale 16 V.H.F. e alla Corporazione Piloti del Golfo di Napoli sul canale 12 V.H.F l’inizio dei lavori e l’area di interesse (del Molo Flavio Gioia e del Molo Angioino) e gli spostamenti in ambito portuale, in maniera tale che l’unità addetta ai lavori nel porto non determini interferenze con le manovre di navi mercantili (art. 3 reg. locale pilotaggio). La stessa comunicazione dovrà essere eseguita giornalmente al temine dei lavori;
3. sospendere le operazioni in qualsiasi momento a richiesta della Capitaneria di Porto di Napoli, ovvero al verificarsi di ogni circostanza straordinaria o evento potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza della navigazione che dovesse insorgere durante l’esecuzione dei lavori, informando prontamente l’Autorità Marittima;
4. informare tempestivamente la Capitaneria di Porto di Napoli nel caso in cui venissero rinvenuti oggetti di natura bellica, con la prescritta procedura;
5. assicurarsi che i mezzi navali in parola espongano i segnali prescritti dal “Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare” (COLREG 72/81) – NAVE CON DIFFICOLTA’ DI MANOVRA (regola. 27);
6. dotarsi di ogni eventuale ed ulteriore autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività;
7. effettuare tutte le operazioni in mare in condizioni meteo marine favorevoli e sospenderle in caso di peggioramento delle stesse;
8. impiegare, sia a terra che a mare, a bordo dei mezzi impegnati, esclusivamente personale qualificato per la tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurato ai sensi della vigente normativa applicabile in materia;
9. Svolgere le attività prospicenti le banchine solo in assenza di navi all’ormeggio.
L’Autorità Marittima è in ogni caso da intendersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone/ animali e/o cose derivanti dallo svolgimento ed esecuzione delle suddetta attività, da intendersi ricadere interamente sulla Società esecutrice dei rilievi.
Art. 4
Sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.171/2005 qualora alla condotta di unità da diporto. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.
Art. 5
La presente Ordinanza abroga e sostituisce l’Ordinanza n. TE05/22 del 20.01.2022
Art. 6
Disposizioni finali
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/napoli.
IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Pietro G. VELLA
(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. lgs 82/2005 art. 21