• 24 Novembre 2024 05:36

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Pre-clearing anticipato, le istruzioni dell’Agenzia delle Dogane

Nota per l’attivazione dello sdoganamento in mare

Nell’ambito delle iniziative strategiche intraprese dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il rilancio della competitività del sistema portuale nazionale, è stata introdotta, su base sperimentale, la procedura di pre-clearing per effettuare la presentazione anticipata delle dichiarazioni doganali di esito rispetto all’arrivo della nave. Tale procedura non è applicabile alle merci per le quali è richiesta la presentazione, ai fini dell’accettazione delle dichiarazioni, della documentazione (certificazioni/nulla-osta) attestante l’esecuzione dei controlli di competenza di altre Amministrazioni che intervengono nel processo di sdoganamento. Alla luce delle semplificazioni introdotte con lo Sportello Unico Doganale, riguardanti la presentazione della dichiarazione prima del rilascio delle certificazioni/nulla-osta di competenza di altre Amministrazioni, e considerata la possibilità di avvalersi del sistema di monitoraggio del traffico navale attuato dalle Capitanerie di Porto ai sensi del D. Lgs. 196/2005 (Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale), la procedura di pre-clearing è stata rivista per consentire la presentazione/accettazione della dichiarazione doganale con maggiore anticipo (cosiddetto sdoganamento in mare) ed estenderla anche alle merci che richiedono certificazioni di competenza di Amministrazioni per le quali è attiva l’interoperabilità nell’ambito dello Sportello Unico Doganale. Con la nota n. Nota n. 121784 si impartiscono le istruzioni per l’attivazione in via sperimentale dello sdoganamento in mare. La procedura è applicabile al verificarsi concomitante delle seguenti condizioni: nave monitorata; attivazione dello Sportello Unico Doganale presso l’Ufficio delle Dogane competente sull’area portuale; utilizzo delle Procedure telematiche per la gestione della  Temporanea Custodia da parte dei terminal che curano le operazioni di sbarco e la movimentazione dei container. La circolare prevede in particolare che ciascun Ufficio delle Dogane competente sulle varie aree portuali emani, con apposito disciplinare di servizio, le disposizioni attuative delle istruzioni contenute nella circolare in oggetto, in considerazione della realtà organizzativa locale.