Modifiche previste dal decreto liberalizzazioni
Per esportare unità da diporto sarà sufficiente presentare all’Ufficio doganale una dichiarazione di esportazione secondo le ordinarie procedure in essere. Lo spiega una nota dell’agenzia delle Dogane in merito alle modifiche apportate dal D.L. n.1/2012.
“L’art.60 del D.L. n.1/2012, al comma 1 – sottolinea l’Agenzia – apporta una modifica integrativa all’art.36, comma 4, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. n.43/1973, introducendo l’esclusione delle navi da diporto costruite all’estero o provenienti da bandiera estera, affinché siano considerate destinate al consumo nel territorio doganale, dall’iscrizione nei registri previsti dal codice della navigazione”.
In pratica, riguardo all’immissione “in consumo nel territorio comunitario di una nave da diporto proveniente da un territorio extracomunitario” bisognerà fare riferimento solo al completamento delle previste procedure doganali di importazione, “non risultando più richiesta, per quanto attiene agli stretti profili doganali, l’iscrizione nei registri navali e la conseguente assunzione della bandiera italiana”.
“Analoga semplificazione delle formalità doganali – aggiunge la nota – viene prevista dal medesimo art.60 relativamente all’applicazione del regime doganale dell’esportazione alle navi da diporto. Viene esclusa, al fine della destinazione al consumo fuori del territorio doganale, l’operatività della prescritta cancellazione dai registri d’iscrizione delle navi, nazionali e nazionalizzate, per perdita dei requisiti di nazionalità o perché iscritte in un registro straniero”.