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Per la Corte di Appello di Venezia, Ciro Romano viene riconosciuto di aver operato correttamente

DiCatello Scotto Pagliara

Mar 10, 2021
La Corte di Appello di Venezia, accogliendo il ricorso avverso la sentenza n. 2152/2018 pubblicata il 27.11.2018 presentato dall’ex Capo pilota della Corporazione dell’Estuario Veneto, Ciro Romano, ha condannato in data 28.01.2021 gli appellati a rifondere le spese di lite liquidate in primo grado (Euro 113.440.00) ed Euro 9515.00 per il secondo grado.

La vicenda oggetto della sentenza riguarda la stipula effettuata in data 17/3/2010 con Generali S.p.a., di una polizza assicurativa  rinnovata per tre volte (il cui premio annuo ammontava a Euro 28360.00), in favore dei piloti della Corporazione, per il rischio da “inidoneità specifica totale permanente per malattia o infortunio che determini l’impossibilità ad esercitare la professione di pilota di porto dichiarata con provvedimento definitivo delle apposite Commissioni con conseguente cancellazione dal registro piloti del porto di Venezia ai sensi di quanto disposto dall’articolo 118 RCN”.

Per gli appellati la stipula di quella polizza,  oltre ad essere di dubbia utilità per essersi parzialmente sovrapposta con altra analoga copertura assicurativa, ha costituito attività di straordinaria amministrazione in quanto non rientrante nell’oggetto sociale ed è avvenuta senza una ratifica dell’assemblea dei piloti ma a seguito di una personale e non condivisibile iniziativa personale dell’allora Capo Pilota.

La Corte di Appello nel riformare la sentenza ha riconosciuto la tesi del Capitano Ciro Romano che  “la spesa della polizza malattie / infortuni era certamente rientrante tra quelle necessarie al buon funzionamento della Corporazione, non potendosi nemmeno escludere la sua natura di onere sociale (previsto e consentito dall’art. 120 reg. nav. mar); tanto più che la spesa relativa al pagamento del premio di assicurazione era “spesa ammessa” ed in quanto tale componente la tariffa di pilotaggio”.

Inoltre ha chiarito  chela scelta gestoria del Capo Pilota Romano non è stata effettuata in contrasto con direttive ricevute dall’assemblea degli associati (eventualità neppure dedotta in causa) né fu deliberatamente contraria all’interesse della Corporazione, andando – piuttosto- a tutelare gli interessi della collettività organizzata dei marittimi che vi prestano servizio”.

“Fornire un contratto di assicurazione invalidità e malattia destinato a indennizzare il rischio connesso alla impossibilità per il pilota di proseguire, per tali ragioni, la propria attività professionale, non rappresenta – recita la sentenza – una scelta gestoria palesemente arbitraria, visto che, in via generale, può rientrare nel cd welfare aziendale, a maggior ragione se si considera la attuale sensibilità di tutela del lavoro e dei soggetti che lo svolgono quali risorse umane di una società/impresa”.

“Quanto al fatto che i piloti avrebbero già goduto di una precedente assicurazione, è pacifico – afferma la Corte di Appello di Venezia  – in causa che tale assicurazione non coprisse, a differenza di quella in questione, anche il danno da malattia, rendendo, così, giustificata la sua stipula”.

“Da ultimo – prosegue  la sentenza – merita di essere considerato che l’accensione della polizza in esame costituisce proprio il risultato di una scelta gestoria del Capo Pilota (amministratore della Corporazione ex art. 114 reg. nav.)”.

La Corte rileva anche  “che tale scelta attesta proprio l’interesse della Corporazione di garantire appieno i propri associati, tutelandoli quale fattore produttivo/risorsa umana per danni che potessero subire nella prestazione lavorativa a prescindere dalla responsabilità di chicchessia (fosse la Corporazione o il comandante della nave su cui fossero saliti, o chiunque altro); peraltro tale scelta appare dettata anche dall’interesse che, in caso di sinistro, fosse il singolo assicurato a rapportarsi direttamente con l’assicurazione, piuttosto che per il tramite della Corporazione, che avrebbe, in tal modo anche contenuto il rischio di essere coinvolta in vertenze legali in difetto di composizione bonaria di ogni questione”

La sentenza inoltre chiarisce che la stipula delle polizze direttamente a  favore dei piloti “è rientrata anche nell’interesse della Corporazione, nella prospettiva di ridurre il rischio di essere coinvolta in complessi contenziosi legali destinati ad individuare il responsabile del danno, anche solo per attivarne la relativa polizza di responsabilità civile. Tra l’altro, la stipula della polizza appare anche rispondere alla finalità mutualistica ed assistenziale della Corporazione. Per tali ragioni, l’appello – si legge  – va accolto e la sentenza di primo grado va riformata come da dispositivo”.