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Pilotaggio, si all’autoproduzione

DiCatello Scotto Pagliara

Dic 17, 2012

Antitrust: “non è in contrasto con la normativa vigente”

Solo concreti motivi di sicurezza pubblica possono giustificare il sacrificio temporaneo dei principi a tutela della concorrenza. È quanto afferma l’Antitrust in merito al rifiuto da parte dell’Autorità Marittima di Messina di riconoscere alla Caronte & Tourist il diritto all’autoproduzione del servizio di pilotaggio nella cosiddetta “zona di obbligatorietà” del porto e dello Stretto di Messina.

Dopo il rimorchio l’Agcm piccona anche i servizi di pilotaggio avvalendosi delle nuove prerogative assegnate dal decreto legge n.201/2011, in ordine agli ordini amministrativi generali, ai regolamenti ed ai provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica.

Nel mirino, soprattutto, il parere (prot. N. 10045 del 25 luglio 2012) reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale che, in merito alla questione, afferma non essere ammissibile nel nostro ordinamento giuridico il regime di autoproduzione, “né nella forma dell’assistenza al comandante della nave da parte di un soggetto pratico non proveniente dalla Corporazione dei piloti, né come esenzione dall’obbligo del pilotaggio per singoli comandanti di nave”.

Per l’Antitrust invece la decisione dell’Autorità Marittima di Messina “è in contrasto con i principi a tutela della concorrenza cui deve essere ispirata l’interpretazione della normativa vigente che, infatti, non esclude la possibilità di adottare modalità concorrenziali di gestione dei servizi  tecnico-nautici in ambito portuale”.  Nel sollecitare la necessità di un bilanciamento tra gli “standard di sicurezza adeguati” e un “maggior grado di concorrenza possibile nella disciplina di rilevanti attività economico-imprenditoriali”, l’Agenzia fa sua una precedente sentenza della Cassazione (n. 6488 del 7 maggio 2012) che chiama in causa direttamente la legge portuale. Il succo: nonostante la liberalizzazione dei servizi portuali non sia stata estesa ai servizi tecnico-nautici ciò “non comporta che una liberalizzazione (analoga o meno a quella realizzatasi per le operazioni portuali) debba escludersi per i servizi nautici, bensì che essa rientra nei poteri conferiti all’amministrazione, dal codice della navigazione e dalla legge n. 84 del 1994”.

Inoltre – continua il parere firmato da Giovanni Pitruzzella – i provvedimenti citati “appaiono in contrasto con gli orientamenti della Commissione Europea che, già da tempo, auspica l’introduzione di forme di esenzione, sia sotto forma di esenzioni dal pilotaggio obbligatorio che sotto forma di emissione di “Pilotage Exemption Certificates” (PEC), per gli ordinamenti degli Stati Membri che prevedono l’obbligatorietà dei servizi in questione, al fine di ridurre i costi per gli operatori di Short sea shipping (SSS)”.