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Respinto dal Consiglio di Stato il ricorso in appello da Boskalis Italia contro Piloti di Taranto e Fedepiloti

DiCatello Scotto Pagliara

Dic 21, 2018

 “Era obbligatorio avvalersi del servizio di pilotaggio”

Roma 21 dicembre 2018 – Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha respinto il ricorso in appello della società Boskalis Italia S.r.l. contro la Corporazione dei Piloti dei Porti di Taranto e la Federazione Italiana Piloti dei Porti, confermando così quanto stabilito il 13 luglio 2017 dalla sezione staccata di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia in merito all’obbligo di avvalersi del servizio di pilotaggio per le operazioni di dragaggio nel porto tarantino. La Boskalis voleva esimersi da tale obbligo tra l’altro previsto dal Decreto Ministeriale del 12.12.1996 art. 14 comma 1-bis l.84/94. La legittimità della decisione del “massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione pubblica” (art.100 co.1 Cost.) è stata confermata osservando che: “Il servizio di pilotaggio a bordo è in grado di scongiurare – o comunque grandemente diminuire – il rischio della collisione di imbarcazioni all’interno del porto, e quindi di garantire la sicurezza della navigazione e dell’approdo” per l’utilizzo della motonave draga Causeway (di stazza superiore alle 2000 tonnellate) per l’esecuzione dei lavori nella darsena tarantina allorché vi sia la necessità di movimentazione di imbarcazioni, in parte all’interno del porto (e segnatamente, del “Mar Grande”), e in parte all’esterno, attraverso bettoline, generando indubbi problemi di sicurezza”. È stata, pertanto, ritenuta  la legittimità della necessità del servizio di pilotaggio a bordo e nemmeno con l’ausilio del sistema via radio (VHF o cosiddetto shore based pilotage) perché escluso per le navi di stazza superiore alle 2000 tonnellate e utilizzabile solo “quando il comando di bordo mostri di possedere la conoscenza della lingua italiana”, benché l’Autorità marittima possa, comunque, anche in tal caso, “imporre la presenza del pilota a bordo qualora particolari condizioni meteomarine o di traffico in ambito portuale lo richiedano ai fini della sicurezza della nave, del porto e della navigazione”.

Si è, inoltre, ribadito che ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, l. 28 gennaio 1994, n. 84, il servizio di pilotaggio (cui è dedicato l’art. 92 Cod. Nav.), al pari degli altri servizi-tecnico nautici (ormeggio, rimorchio e battellaggio), costituisce un servizio di interesse generale atto a garantire la sicurezza della navigazione e dell’approdo. Infatti, i servizi tecnico-nautici sono mirati a soddisfare le esigenze e l’interesse non solo della nave a favore della quale sono prestati, ma di tutti i componenti la comunità portuale, oltreché di tutti coloro che possono subire effetti di eventi che intervengono all’interno delle acque portuali”. Aggiungendo che “da tale quadro normativo, si deduce pacificamente che la regola generale del diritto italiano della navigazione prevede l’obbligatorietà, di regola, del pilotaggio così come sopra definito nei porti italiani, alla luce delle primarie esigenze di sicurezza della navigazione, ed è oggetto, per ciascun porto, di un apposito Decreto Ministeriale di attuazione”. Nello specifico al porto di Taranto, l’art.1 del D.M. 12 dicembre 1996 recita che in questo scalo “il pilotaggio è obbligatorio per l’entrata e l’uscita delle navi, per i movimenti all’interno del porto, esclusi quelli che si effettuano lungo la stessa banchina, quando non comportino l’uso delle macchine e/o dei rimorchiatori”.

Si è così confermato quanto aveva a suo tempo comunicato alla ricorrente la Capitaneria con lettera datata 22 dicembre 2016 allorché veniva richiesto l’impiego del servizio di pilotaggio a bordo per motivi di sicurezza portuale. Richiesta ribadita anche durante una specifica riunione nella quale venivano ulteriormente spiegate le motivazioni per cui la imbarcazione impiegata non poteva essere esentata dall’obbligo di pilotaggio, né poteva avvalersi del pilotaggio in VHF.